Sembrerebbe uno scherzo d’aprile. Ma purtroppo non è così. La notizia è questa: entro il prossimo 6 aprile (fra quattro giorni!), tutte le organizzazioni che impiegano personale (volontario o meno) le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno produrre un certificato penale. Se non lo fanno, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata fra 10mila e 15mila euro. La disposizione è contenuta nel Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39 (G.U. 22 marzo 2014 – serie generale n. 68), in attuazione della direttiva 2011/93/UE (in allegato) relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
A questa legge, nata per combattere la pedofilia e l’abuso violento sui minori, pertanto, si devono assoggettare praticamente tutti: allenatori e istruttori di società sportive (ASD o non ASD) che fanno attività giovanile, centri educativi, scuole e doposcuola, nidi e materne, insegnanti di elementari, medie e superiori, parrocchie e oratori, centri ludici, CRE estivi, medici e infermieri, operatori sociali, bidelli, custodi di palestre; in sintesi, tutti coloro che per lavoro o per passione vengono a contatto con dei bambini o minori di 18 anni. Insomma, un vero pandemonio di richieste che ogni 6 mesi (così breve è la validità del certificato) si abbatterà sui Tribunali italiani, già di per sé ingorgati fino all’inverosimile. La norma, inoltre, non evita anche costi importanti, poiché non prevede alcuna esenzione al pagamento del bollo (1 marca da bollo da 16 euro + 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza o 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza).
Rimane il fatto che il decreto legislativo pur ispirandosi a una direttiva europea (n. 2011/93), ne stravolge il senso. Infatti Al par. 40 delle premesse della Direttiva Europea si legge che il datore di lavoro ha il diritto di essere informato … delle condanne esistenti per reati sessuali ecc. Non solo. All’art 10, c 2 della Direttiva, il legislatore europeo afferma che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, …”». Quindi ciò che in Europa è un diritto, in Italia è stato trasformato in un dovere. Intanto però al 6 aprile, mancano 4 giorni. Non sappiamo se il tempo per rimediare ci sia. Rimane il fatto che ci aspettiamo che nel Palazzo qualcuno almeno si renda conto del danno, anche involontario, una provvedimento del genere rischia di arrecare a chi lavora proprio in difesa dei minori.
In una nota, il famoso studio legale Martinelli-Rogolino di Bologna, scrive:”I l 6 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 04.03.2014, n. 39, che, in attuazione di una direttiva comunitaria, prevede alcune norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Tra queste va evidenziato l’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313 prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Facendo riferimento la norma alle “attività volontarie” sono, pertanto, da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa che di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e, dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.” La nota però non va oltre e non specifica che questa è la solita “legge all’italiana”, cioè che lunedì prossimo NESSUNO avrà, anche se lo richiede il giorno stesso, il certificato penale. Che dobbiamo fare? Chiudere i corsi o tenerli aperti in attesa di essere in regola e sperando nella buona sorte o nella benevolenza dei controlli?